INSERIMENTO LAVORATIVO


IL RUOLO DELLE COOPERATIVE D’INSERIMENTO LAVORATIVO E LA LEGGE 381/91

La SOL.ECO, Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è una cooperativa di tipo B e pertanto gestisce l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 con particolare attenzione alle disabilità psichiche e fisiche.
La cooperativa di inserimento lavorativo costituisce una particolare forma d’impresa che ha lo scopo di favorire l’accesso al lavoro alle persone in difficoltà, e nel contempo, con il contributo di queste gestisce veri e propri processi produttivi che creano valore economico.
La mission della cooperativa di inserimento è dunque, la promozione alla condizione lavorativa di risorse umane che altrimenti resterebbero in quella socio-assistenziale.
E’ evidente che il recupero di soggetti che si trovano in condizione di precarietà fisica, psichica e sociale rappresenta senza dubbio uno degli obiettivi della Pubblica Amministrazione; per questo dal 1981, anno di approvazione della legge 381, il legislatore ha cercato di sostenere la cooperativa sociale di inserimento lavorativo. In quest’ottica è stato creato il sistema convenzionale, che mira a promuovere le convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici da un lato, e tra cooperative sociali e imprese private obbligate al collocamento, dall’altro lato.
Il sistema convenzionale ha per scopo l’incremento dell’occupazione di persone svantaggiate, e in special modo disabili, puntando soprattutto sulla crescita e il rafforzamento dell’impresa sociale, e quindi sulla sua capacità di creare lavoro.    
L’art.5 della legge 381/91 sancisce la possibilità per gli Enti Pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo, iscritte all’albo regionale, in deroga ai contratti della pubblica amministrazione, per importi inferiori a 209.000,000 euro, al netto di iva.  
La convenzione consiste in un accordo tra un ente pubblico e una cooperativa , il cui oggetto è composto congiuntamente da una prestazione e dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell’esecuzione della prestazione stessa. Così l’azione sociale si coniuga con l’erogazione di un servizio utile e necessario alla comunità.

LE PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991
Per quel che concerne la tipologia delle persone svantaggiate, queste sono tassativamente elencate al punto 1 dell’art.4 della legge 381/91 ed appartengono alle seguenti categorie:

  • Invalidi fisici, psichici e sensoriali con grado d’invalidità superiore al 45%
  • Soggetti in trattamento psichiatrico
  • Tossicodipendenti e alcoolisti che stanno attuando un percorso di uscita dalla dipendenza sotto il controllo di strutture pubbliche
  • Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare: cioè dal termine della scuola obbligatoria fino al compimento della maggiore età
  • Persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative

 

I soggetti abilitati a documentare la condizione di svantaggio sono:

    • Le strutture del servizio sanitario nazionale per Invalidi psichici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti e alcoolisti
    • Il comune o l’autorità giudiziaria minorile, per il minore in stato di difficoltà
    • L’amministrazione della giustizia per le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
    • Le aziende sanitarie locali, previo accertamento delle commissioni mediche operanti, per gli  Invalidi fisici, psichici e sensoriali

 


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